Servizi doganali

Calcolatore di spedizione

Base di calcolo doganale

Peso lordo (massa lorda)

Giusta l'art. 2 della legge sulla tariffa delle dogane (RS 632.10) le merci sono tassate secondo il peso lordo, se non è prescritta un'altra modalità di misura per la loro imposizione (aliquota in CHF per 100 kg peso lordo).

Secondo l'art. 1 dell'ordinanza sulla tara (RS 632.13) il peso lordo, indicato nella dichiarazione come massa lorda, è costituito dal peso effettivo (massa netta) della merce e da quello degli imballaggi, della riempitura e dei supporti sui quali la merce è presentata. L'ordinanza sulla tara, che serve a garantire l'imposizione secondo il peso lordo, contiene in particolare disposizioni inerenti alla procedura per merci non imballate o merci il cui imballaggio non offre sufficientemente riparo.

Non appartengono al peso lordo i materiali di trasporto propriamente detti, quali contenitori (container), accessori per il trasporto riutilizzabili (palette), strutture di fissaggio, ecc.

Peso effettivo (massa netta)

Per le importazioni dall'UE di prodotti agricoli trasformati che beneficiano del trattamento preferenziale, il peso effettivo (massa netta) fa stato quale base di calcolo (aliquota in CHF per 100 kg massa netta).

Principio

La massa netta corrisponde alla massa della merce in quanto tale (peso effettivo), senza imballaggi, materiale di riempitura oppure supporti. Scatole da conserva, bottiglie, tubetti, bobine, supporti ecc. non ne fanno quindi parte. Ne deriva che la massa netta non va confusa con il peso netto secondo l'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza sulla tara (RS 632.13).

Casi particolari

  • Merci imballate
    Giusta l'art. 19 dell'ordinanza sulle indicazioni di quantità (RS 941.204), per gli imballaggi preconfezionati industriali la quantità media di merce contenuta in ogni imballaggio non deve essere inferiore alla quantità nominale dichiarata. Di conseguenza per la maggior parte dei campioni controllati all'atto pratico il peso del contenuto effettivamente constatato dovrebbe essere leggermente superiore al peso dichiarato sull'imballaggio.
    Ai fini di una prassi uniforme, si può quindi considerare il peso del contenuto dichiarato sull'imballaggio equivalente alla massa netta. Eventualmente ci si può fondare sui dati dichiarati nei documenti accompagnatori (vedi di seguito "Controllo del peso").
  • Merci in liquidi di conservazione
    Liquidi di conservazione eventualmente presenti (p.es. acqua salata, infuso di aceto) non fanno parte della massa netta. Di regola il peso sgocciolato indicato sull'imballaggio, risp. sui documenti accompagnatori, dovrebbe essere determinante per il calcolo dei dazi d'importazione. Per la loro natura particolare tali merci sono raramente reperibili nell'ambito dei prodotti agricoli trasformati. Salse e liquidi affini, che vengono consumati assieme alla merce imballata, non sono considerati liquidi di conservazione ai sensi di queste disposizioni.
  • Assortimenti di merci
    Nel caso di assortimenti di merci secondo la Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 3 b si considera quale massa netta la somma del peso effettivo di tutti i componenti dell'assortimento, esclusi gli imballaggi, la riempitura ed i supporti.

Controllo del peso

L'imposizione in base alla massa netta relativamente ai prodotti citati si fonda su una richiesta espressa dalla Commissione europea nell'ambito delle trattative bilaterali II. Di conseguenza, gli speditori e fornitori dell'UE sono tenuti a dare indicazioni corrette riguardo alla massa netta. Determinante per la base di calcolo è l'articolo 19 della legge federale sulle dogane (RS 631.0) (quantità della merce al momento in cui è dichiarata all'ufficio doganale).

Altri basi di calcolo

Oltre all'imposizione in base al peso lordo o al peso effettivo, sono previste le seguenti basi di calcolo:

  • per dose (voci di tariffa 0511.1010/1090)
  • per litro (in particolare voce di tariffa 2204)
  • per MWh (voce di tariffa 2716.0000)
  • per metro (voce di tariffa 3706)
  • per capo (cap. 01, cap. 91).

Aliquote IVA svizzere attuali 

Aliquota normale: 7,7 %

Tutte le prestazioni imponibili che non sono imponibili all'aliquota speciale o all'aliquota ridotta, vanno imposte all'aliquota normale.

Aliquota ridotta: 2,5 %

L'imposta è riscossa all'aliquota ridotta del 2,5 % sulla controprestazione (e l'importazione) per i beni seguenti:

  • acqua trasportata in condotte (eccezione: il trattamento delle acque di scarico [prestazione di servizi] è imponibile all'aliquota normale);
  • derrate alimentari e additivi
    (ulteriori informazioni alla cifra 4 dell'info IVA Base di calcolo e aliquote d'imposta);
  • bestiame, pollame;
  • pesci e altri animali per scopi alimentari cereali;
  • sementi, bulbi e cipolle da trapianto, piante vive, talee, innesti, fiori recisi e rami, anche in arrangiamenti, mazzi, corone e simili;
  • alimenti e strame per animali, acidi per l'insilamento;
  • concimi, prodotti fitosanitari, materiali di pacciamatura e altri materiali vegetali di copertura
    (ulteriori informazioni alla cifra 2.1.1 dell'info IVA Base di calcolo e aliquote d'imposta);
  • medicinali
    (art. 49 OIVA);
  • giornali, riviste, libri e altri stampati senza carattere pubblicitario
    (art. 50-51 OIVA; carattere pubblicitario: art. 52 OIVA);

L'aliquota ridotta è inoltre applicabile alle:

  • giornali, riviste e libri elettronici senza carattere pubblicitario (art. 51a e 52 OIVA);
  • prestazioni di servizi delle società di radio e televisione, tranne quelle aventi carattere commerciale (p. es. pubblicità);
  • prestazioni nel settore dell'agricoltura consistenti nella lavorazione diretta del suolo in relazione con la produzione di prodotti naturali, imponibili all'aliquota ridotta (p. es. seminare, arare, erpicare, concimare, spruzzare piante da frutta, viti o verdure) che servono a loro volta principalmente all'alimentazione umana o come alimenti e strame per animali, nonché alla lavorazione di simili prodotti del suolo (p. es. fienagione, mietitura e raccolta di verdure, ortaggi e frutti);
  • prestazioni (cifre d'affari) escluse dall'imposta giusta l'articolo 21 capoverso 2 numeri 14-16 LIVA, a condizione che si sia optato per la loro imposizione in conformità dell'articolo 22 LIVA.

In caso di opzione, gli agricoltori, i selvicoltori e gli orticoltori impongono le forniture dei prodotti della propria azienda all'aliquota d'imposta determinante. Lo stesso vale per i commercianti di bestiame per le vendite di bestiame e per i centri di raccolta di latte per le forniture di latte alle aziende di trasformazione.

Aliquota speciale per il settore alberghiero: 3,7%

L'aliquota speciale del 3,7 % per le prestazioni del settore alberghiero è applicabile alle prestazioni d'alloggio con prima colazione, anche se questa è fatturata separatamente.